
Adeguamento statuti DL 18.10.2023 n. 145 (Decreto “Anticipi”) dalla L. 15.12.2023 n. 191.
Continuano le novità per il settore sportivo legate alla riforma dello sport ed in particolar modo all’obbligo di adeguamento degli statuti di ASD e SSD per renderli conformi al disposto degli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. 36/2021 a pena la cancellazione dal RASD Registro Nazionale Attività Sportive Dilettantistiche) e conseguentemente la predita delle agevolazioni di carattere fiscale riconosciute agli enti sportivi dilettantistici.
Termini per gli adeguamenti
La conversione del decreto D.L. DL 18.10.2023 n. 145 (Decreto “Anticipi”) dalla L. 15.12.2023 n. 191, pubblicata in G.U. 16.12.2023 n. 293 ha reso certo il differimento dei termini per l’adeguamento degli statuti dall’originario 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024.
Contenuto degli statuti
Tale adeguamento deve tenere conto di molteplici aspetti che dovranno coesistere, da un lato quanto previsto dal D. Lgs. 36/2021 dall’altro i contenuti richiesti dalla normativa tributaria di cui dall’art.148, comma 8, del TUIR. Gli statuti dovranno essere redatti in forma scritta sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata. A parere di chi scrive, si ritiene che le ASD non dotate di personalità giuridica costituite originariamente con atto pubblico potranno adeguare in modo efficace gli statuti mediante una scrittura privata registrata senza l’intervento del notaio, superando la prassi della simmetria della forma, sulla base di quanto precisato per l’adeguamento degli statuti degli ETS nella recente riforma (vedi nota del Ministero del lavoro n.10980 del 22/10/2020).
Si riporta di seguito il confronto tra le diverse disposizioni di riferimento:
D.LGS N. 36/2021 Art. 7 | ART 148, C.8 TUIR |
si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. | atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata |
a) la denominazione; |
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b) l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attivita’ sportive |
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c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; |
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d) l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8;
| a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
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e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettivita’ delle cariche sociali, fatte salve le societa’ sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; | c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; |
f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche’ le modalita’ di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; | d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; |
g) le modalita’ di scioglimento dell’associazione; |
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h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle societa’ e delle associazioni. | b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
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| e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; |
| f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. |
La modifica è obbligatoria per aggiornare principalmente la parte riguardante l’oggetto sociale in quanto le SSD e ASD dovrebbero già avere buona parte dei requisiti nei propri statuti perché richiesti dalla normativa fiscale in vigore. Con l’occasione si ritiene opportuno verificare la presenza di tutti i requisiti indicati nella tabella.
Oneri fiscali dell’adeguamento
Non ci sono oneri di registrazione per le modifiche statutarie rese obbligatorie dalla riforma dello sport. L’operazione infatti è esente da imposta di registro ai sensi dell’art. 12, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 36/2021 ed esente da imposta di bollo ai sensi della Tabella B Art. 27 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
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