
Al via dal 5 settembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto c.d. “Correttivo-bis”) gli ultimi aggiornamenti della riforma dello sport che ha visto numerosi interventi di ritocco da parte del legislatore agli originari decreti legislativi n. 36, 37, 38, 39, 40 del 2021.
Le principali novità riguardano gli aspetti civilistici sugli adeguamenti statutari e sulle modalità di riconoscimento della personalità giuridica, il lavoro sportivo e il funzionamento del Registro unico nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).
Elenchiamo di seguito alcune novità sugli degli aspetti civilistici introdotte:
Adeguamento degli statuti
Gli enti sportivi hanno tempo fino al 31 dicembre 2023 per adeguare gli statuti ai nuovi requisiti previsti dalla normativa vigente (art. 7, 8 e 9 del D. Lgs. 36/2021). In particolare l’oggetto sociale dovrà riguardare in via stabile e principale l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva.
Gli enti sportivi potranno svolgere anche attività secondarie a condizione che siano previste dallo statuto e dall’atto costitutivo e che siano strumentali rispetto alle attività principale, come ad esempio la gestione di un bar. I criteri e i limiti per definire le attività secondarie saranno stabiliti con successivo decreto, anche se la norma prevede già che il mancato rispetto di tali requisiti di strumentalità per due esercizi consecutivi comporterà la cancellazione dal RAS.
I ricavi da sponsorizzazione, pubblicità, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti e la gestione di impianti e strutture sportive sono espressamente esclusi dal computo dei limiti delle attività secondarie e strumentali.
Riconoscimento della personalità giuridica
L’acquisto della personalità giuridica per le associazioni sportive sarà possibile con una procedura semplificata tramite il RAS, con atto redatto dal notaio:
- Atto costitutivo e statuto per gli enti sportivi dilettantistici di nuova costituzione;
- Assemblea straordinaria di una associazione già costituita ma priva di personalità giuridica.
Il notaio si occuperà di:
- Verificare l’esistenza dei requisiti statutari e la sottoscrizione di un patrimonio minimo di 10.000 €, che potrà essere costituito anche da beni diversi dal denaro ma in tal caso sarà necessaria una perizia di stima giurata che confermi la consistenza del patrimonio;
- Comunicare per i soggetti neo costituiti l’atto costitutivo e lo statuto alla Federazione sportiva nazionale, alla Disciplina sportiva associata o all’Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell’atto medesimo ai fini del riconoscimento sportivo;
- Entro 20 giorni depositare l’atto costitutivo e lo statuto presso il registro RAS.
Per gli enti già iscritti al registro il notaio, una volta verificata la documentazione dovrà richiedere tramite il RAS l’iscrizione dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.
A tutela dei creditori la riforma prevede inoltre che, se il patrimonio minimo si riduce di oltre un terzo per perdite, gli amministratori devono convocare l’assemblea per ricostituirlo fino all’importo minimo di 10.000 € oppure procedere alla trasformazione in associazione non riconosciuta oppure alla fusione oppure ancora allo scioglimento dell’associazione.
Associazioni già in possesso della personalità giuridica ex DPR 361/2000 e ex D. Lgs 117/2017
Le associazioni sportive già dotate di personalità giuridica ex DPR 361/2000 per essere iscritte al RAS dovranno comunque adeguare gli statuti e sottoscrivere il patrimonio minimo di 10.000 €. L’iscrizione al registro istituito presso le Prefetture ex DPR 361/2000 rimane sospesa fino al momento in qui l’associazione risulta iscritta al RAS.
Le associazioni già dotate di personalità giuridica D.Lgs. 117/2017 devono mantenere i requisiti per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) tra cui il patrimonio minimo di almeno 15.000 € e combinarli con quanto richiesto per l’iscrizione al RAS per ottenere la doppia iscrizione.
L’iscrizione al RUNTS conserva l’efficacia ai fini del riconoscimento della personalità giuridica. La cancellazione dal RUNTS comporterebbe la perdita della personalità giuridica con cancellazione d’ufficio anche dal RAS.